Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
L’art. 11, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM del 24 maggio 2001, stabilisce che “[...] l’Autorità di bacino del fiume Po [ndr, oggi Autorità di bacino distrettuale del fiume Po] definisce i valori limite delle portate o dei livelli idrometrici nelle sezioni critiche per l'asta del fiume Po e per l’intero bacino idrografico”. I valori così fissati rappresentano condizioni di vincolo per la progettazione degli interventi di difesa dalle piene sul reticolo idrografico del bacino e per la sistemazione dei tratti fluviali a monte delle sezioni critiche indicate, che deve essere fatta in modo tale che nelle stesse sezioni non venga convogliata una portata massima superiore a quella limite.
Per approfondimenti:
Puoi aggiungere i tuoi commenti qui sotto.
Se desideri approfondire ulteriormente o hai una domanda non ancora presente in questa sezione, puoi sottoporre un nuovo quesito.
Questo contenuto è inappropriato?
Qual è la sintesi o la conclusione di questo dibattito?
È possibile accedere con un account esterno
0 commenti
Sto caricando i commenti ...
Aggiungi il tuo commento
Connessione con il tuo account per aggiungere il tuo commento.
Sto caricando i commenti ...