RIPENSA
#ripensa RIschio e PEricolosità da alluvioni e frane: Nuove Strategie Adattative
Modifiche a "Cosa si intende per "pericolosità", "rischio" da frane e da alluvioni? "
Descrizione (Italiano)
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Il concetto di alluvione è definito dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. del 23 febbraio 2010, n. 49, in recepimento della Direttiva Europea 60/2007/CE (c.d. Direttiva Alluvioni"), come "[...] l'allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti causati da impianti fognari [...]". Il medesimo dispositivo, alla lettera b), definisce pericolo di alluvione "[...] la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area [...]". Ancora lo stesso dispositivo, alla lettera c), definisce come rischio di alluvioni "[...] la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento [...]". In sostanza, la pericolosità dipende dalle caratteristiche idrologiche dell'evento meteorico che la innesca e/o dalle caratteristiche idrogeologiche e idrauliche dell'assetto del suolo che trasforma l'afflusso delle precipitazioni in deflusso superficiale, mentre il rischio combina tale pericolosità con il danno che potenzialmente può registrarsi a fronte dell'evento associato a tale pericolosità. Più empiricamente, a parità di estensione, durata e magnitudo di una precipitazione in una determinata area, la probabilità che si determini una alluvione (pericolo di alluvione) dipende dal relativo assetto del suolo (uso del suolo, caratteristiche di eventuali presidi idraulici presenti, ecc.) e il rischio a sua volta dipende dalla vulnerabilità delle comunità e dei beni esposti, intesa come propensione a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento alluvionale di una certa intensità, nonchè dal relativo valore. Qualunque assetto del suolo sia determinato dalla presenza antropica, occorre considerare che non è possibile perseguire una condizione di rischio nulla, ovvero è sempre presente una ineluttabile aliquota di rischio residuo, a causa della fragilità intrinseca dei sistemi antropici e della stocasticità degli eventi meteorici. In altre parole, mettere in sicurezza un territorio non significa eludere la possibilità che si verifichi una alluvione, bensì mettere in campo una opportuna e contestualizzata strategia di prevenzione (evitare di esporre persone e beni al pericolo di alluvioni), protezione (difendere persone e beni esposti al pericolo di alluvioni), previsione (individuare in anticipo l'arrivo di un evento alluvionale) e preparazione (rendere consapevole e pronta una comunità rispetto al possibile verificarsi di un evento alluvionale) tale per cui al verificarsi dell'evento alluvionale vengano minimizzati i danni a persone e beni e si possa prontamente ripristinare la condizione desiderata (resilienza). I concetti sopra esposti sono analoghi - con gli opportuni adattamenti - in materia di frane, intendendo con tale termine un movimento di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante (Cruden, 1991).
Per approfondimenti:
- frane: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/geologia/dissesto-idrogeologico
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Il concetto di alluvione è definito dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. del 23 febbraio 2010, n. 49, in recepimento della Direttiva Europea 60/2007/CE (c.d. Direttiva Alluvioni"), come "[...] l'allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti causati da impianti fognari [...]". Il medesimo dispositivo, alla lettera b), definisce pericolo di alluvione "[...] la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area [...]". Ancora lo stesso dispositivo, alla lettera c), definisce come rischio di alluvioni "[...] la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento [...]". In sostanza, la pericolosità dipende dalle caratteristiche idrologiche dell'evento meteorico che la innesca e/o dalle caratteristiche idrogeologiche e idrauliche dell'assetto del suolo che trasforma l'afflusso delle precipitazioni in deflusso superficiale, mentre il rischio combina tale pericolosità con il danno che potenzialmente può registrarsi a fronte dell'evento associato a tale pericolosità. Più empiricamente, a parità di estensione, durata e magnitudo di una precipitazione in una determinata area, la probabilità che si determini una alluvione (pericolo di alluvione) dipende dal relativo assetto del suolo (uso del suolo, caratteristiche di eventuali presidi idraulici presenti, ecc.) e il rischio a sua volta dipende dalla vulnerabilità delle comunità e dei beni esposti, intesa come propensione a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento alluvionale di una certa intensità, nonchè dal relativo valore. Qualunque assetto del suolo sia determinato dalla presenza antropica, occorre considerare che non è possibile perseguire una condizione di rischio nulla, ovvero è sempre presente una ineluttabile aliquota di rischio residuo, a causa della fragilità intrinseca dei sistemi antropici e della stocasticità degli eventi meteorici. In altre parole, mettere in sicurezza un territorio non significa eludere la possibilità che si verifichi una alluvione, bensì mettere in campo una opportuna e contestualizzata strategia di prevenzione (evitare di esporre persone e beni al pericolo di alluvioni), protezione (difendere persone e beni esposti al pericolo di alluvioni), previsione (individuare in anticipo l'arrivo di un evento alluvionale) e preparazione (rendere consapevole e pronta una comunità rispetto al possibile verificarsi di un evento alluvionale) tale per cui al verificarsi dell'evento alluvionale vengano minimizzati i danni a persone e beni e si possa prontamente ripristinare la condizione desiderata (resilienza). I concetti sopra esposti sono analoghi - con gli opportuni adattamenti - in materia di frane, intendendo con tale termine un movimento di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante (Cruden, 1991).
Per approfondimenti:
- frane