b) la promozione di interventi di riqualificazione con mitigazione e riduzione dei rischi costieri sulle strutture presenti, in coordinamento con le politiche dell'UE, la Direttiva quadro sulle acque, la Direttiva sulle alluvioni e la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, e in coerenza con le previsioni dell’art. 13, co. 3, del PTPR, che prevedano anche l’accorpamento e all’arretramento, quanto più possibile verso l’entroterra, delle opere e/o dei manufatti autorizzati per lo svolgimento delle attività balneari; la ricostruzione o realizzazione di opere e/o manufatti balneari con modalità tali da ridurne la vulnerabilità agli eventi di mareggiata e all’erosione e da garantire l’eventuale l’evacuazione delle persone in caso di improvviso evento calamitoso e il loro facile e rapido sgombero nel periodo di inattività; la riduzione della superficie coperta dei manufatti esistenti di almeno il 10% di quella esistente (ai sensi del già citato art.13, co. 3, del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale);
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